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Gara #7

RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA CIMITERIALE











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Informazioni appalto

22/01/2025
Aperta
Lavori
€ 312.352,49
MARULLI EMANUELA

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione

Lotti

1
B55024A0C5
Qualità prezzo
RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA CIMITERIALE
RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLA CIMITERIALE





€ 168.583,40
€ 136.568,32
€ 7.200,77

Scadenze

17/02/2025 12:00
28/02/2025 23:45
03/03/2025 12:00

Allegati

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51.00 MB
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21/01/2025 19:56
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21/01/2025 19:57
2.74 MB

Chiarimenti

29/01/2025 15:50
Quesito #1
Si chiede:
- se il sopralluogo non è richiesto;
- visto che il pass OE non è più generabile come mai si richiede nella documentazione amministrativa;
- se il modello C richiesto nella busta economica debba essere comunque compilato anche se si conferma la mano d'opera prevista dal vs. ente e non ribassabile.

cordiali saluti







11/02/2025 15:27
Risposta
Il punto 8 del disciplinare di gara è chiaro "Non è previsto il sopralluogo obbligatorio" ai fini dell'ammissione alla gara e pertanto si è ritenuto non indispensabile ai fini della formulazione dell’offerta; l'allegato A) riporta testualmente " (barrare l’ipotesi che ricorre) - (oppure) " ed altresì al " punto i) " riporta "di avere effettuato autonomamente il sopralluogo e preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ... ", e quindi solo in tal caso "(È prevista certificazione di presa visione dei luoghi)".

L'allegato A) riporta testualmente "DICHIARA ALTRESI’ di aver letto e compreso le disposizioni in tema di FVOE 2.0; " : il disciplinare di gara riporta chiaramente " I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) in conformità alla Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento a cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE" ... " . Inoltre al punto 17 " Il PassOE (FVOE) - Sistema FVOE 2.0 " , oltre a tutto quant'altro indicato riporta "L’Operatore Economico accedendo al proprio fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici. La Stazione Appaltante attiverà un meccanismo di richiesta che dovrà essere seguita dall’approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti " pertanto il termine PassOE è stato utilizzato al fine di consentire all'operatore economico partecipante , e provvedere in tempo utile qualora lo stesso non fosse registrato all’interno dei servizi A.N.AC., a procedere ad effettuare la registrazione all’indirizzo https://servizi.anticorruzione.it selezionando il link “Registrati” e seguendo la procedura di registrazione di cui al “Manuale Utente - Registrazione e Profilazione Utenti”.

Il modello C richiesto nella busta economica deve comunque essere compilato confermando l'importo di incidenza della manodopera non soggetto a ribasso d’asta il tutto "Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all’art. 5 del presente disciplinare non sono ribassabili" ; altresì deve essere compilato l'Allegato D "Modello indicazioni costo manodopera ed oneri aziendali della sicurezza" in quanto il disciplinare di gara riporta " Ai sensi dell’art. 108 comma 9 del Codice deve essere indicato, a pena di esclusione, l’importo relativo ai costi della manodopera e l’importo relativo agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. costi interni per la sicurezza)".







04/02/2025 11:47
Quesito #2
Buongiorno, con riferimento al punto: 8. REQUISITI GENERALI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - CAUSE DI ESCLUSIONE ultimo capoverso si veda pag. 8 del disciplinare di gara vi è una contraddizione laddove, si riporta testualmente: "si precisa sin d’ora che è necessario possedere l’iscrizione alla White-List già validata, non essendo affatto sufficiente la mera richiesta di prima iscrizione che non sia stata ancora esitata favorevolmente" e, continuando il periodo: "devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco", si chiede di precisare se ai fini dell'ammissione alla gara, gli Operatori Economici concorrenti esecutori debbano necessariamente essere già iscritti alla White-List di competenza oppure sia sufficiente l'aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti





11/02/2025 15:27
Risposta
Al fine di chiarimento della rilevata presunta tale contraddizione di cui al punto 8 - REQUISITI GENERALI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - CAUSE DI ESCLUSIONE del disciplinare di gara si asserisce quanto di seguito riportato con espresso riferimento al combinato disposto del punto 8 della lex specialis di gara con l’art. 1, comma 53, della Legge 190/201, D.P.C.M. 18/04/2013, C.C.P. ex D.LGS. 36/2023, come modificato e integrato dal D.LGS. 209/2024 e con: Comunicato del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023, Parere ANAC n. 5 del 22 febbraio 2023, Delibere ANAC n. 679 29 luglio 2020, n. 413 dell' 11 settembre 2024 e n. 497 del 29 ottobre 2024 e quant'altro previsto per legge che seppur qui non è materialmente trascritto deve intendersi espressamente riportato.

Si premette che trattandosi di un requisito ex lege posto a presidio di diritti e principi di ordine costituzionale, quali la salvaguardia dell’ordine pubblico, della concorrenza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, esso non può essere derogato dalla stazione appaltante nell’elaborazione dei documenti di gara; i commi 52, 52 bis e 53 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012, nonché, il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, costituiscono valida base giustificativa a supporto della previsione degli adempimenti previsti dalle disposizioni come requisito di partecipazione alla procedura di gara a pena di esclusione, tra cui rientra proprio l’iscrizione alla così detta white list.

La ratio del punto 8 del disciplinare di gara è da esplicitarsi nel senso che se l'operatore economico partecipante svolge, già alla data di pubblicazione del bando di gara di cui trattasi, il proprio business imprenditoriale a mezzo di attività principali e/o secondarie e/o accessorie e/o strumentali verso terzi (e non solo per conto proprio quale attività connessa con l'oggetto della procedura di affidamento) riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012, si ha espressamente che l’operatore economico partecipante è tenuto, a pena di esclusione, ad essere già iscritto alla white list, "già validata, non essendo affatto sufficiente la mera richiesta di prima iscrizione che non sia stata ancora esitata favorevolmente", istituita presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, ed il punto 8 esplicita espressamente "" per almeno una delle seguenti attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa: - “confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo o di bitume”; - “noli a freddo di macchinari”; - “fornitura di ferro lavorato”; - “noli a caldo”" e solo " in caso di rinnovo, nelle more della relativa istruttoria di conferma, può essere prodotta ai fini della partecipazione alla presente procedura la relativa richiesta " ; qualora l'operatore economico partecipante, dopo la presentazione dell'offerta o in corso di espletamento della procedura di gara o in corso di esecuzione dell'affidamento, dovesse intraprendere attività imprenditoriale principale e/o secondarie e/o accessorie e/o strumentali verso terzi riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012 deve presentare tempestivamente domanda di prima iscrizione al predetto elenco a pena di esclusione dalla gara o risoluzione del contratto ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014.

Si precisa che nella concreta circostanza in cui l'operatore economico affidatario-esecutore affidi a terzi (subappaltatori - subaffidatari - fornitori e/o subfornitori) attività connesse, anche solo parzialmente, con l’oggetto dell’affidamento ad operatori economici esercenti business imprenditoriale principale e/o secondario e/o accessorio e/o strumentale verso terzi riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012 gli stessi devono possedere iscrizione alla white list "già validata, non essendo affatto sufficiente la mera richiesta di prima iscrizione che non sia stata ancora esitata favorevolmente" istituita presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede e solo " in caso di rinnovo, nelle more della relativa istruttoria di conferma, può essere prodotta ai fini della partecipazione alla presente procedura la relativa richiesta ".

Il RUP svolgerà i previsiti controlli dal punto di vista sostanziale con proprietà, ottemperanza e diligenza in base a tutte le funzioni attribuite dal d.lgs. n. 36/2023 e dettami ANAC.




06/02/2025 19:24
Quesito #3
Si chiede con cortese urgenza di poter caricare sul portale il computo in formato DCF e non solo PDF.
Grazie




11/02/2025 15:27
Risposta
Si conferma quanto già riscontrato ed asserito dallo stesso operatore economico richiedente, ovvero l'avvenuto caricamento tra gli allegati di gara dell'elaborato di progetto esecutivo A12 (computo metrico di progetto esecutivo in formato pdf non modificabile), posto a disposizione della platea di tutti gli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura e contenente tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte senza alcuna discriminazione partecipativa e distorsione della concorrenza.

Pertanto, non essendo la pervenuta richiesta attinente ad informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell’offerta, in quanto già contenute nell'elaborato di progetto esecutivo A12 - computo metrico, in pedissequo adempimento ai dettami del combinato disposto del Codice dei Contratti Pubblici ( ex art. 92 del d.lgs. 36/2023 come integrato e modificato dal d.lgs. 209/2024) e della Delibera A.N.A.C. n. 147 del 20 marzo 2024 l'inserimento nei documenti di gara dell'elaborato di progetto esecutivo A12.dcf , computo metrico di progetto esecutivo in formato modificabile, comporterebbe modifiche significative ai documenti di gara in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali, consistente anche nella tutela della par condicio con conseguente applicazione del comma 1 - ex art. 92 d.lgs. 36/2023 ii.mm. dal d.lgs. 209/2024 e comunque il tutto tenuto conto che i termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione sono adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte.



07/02/2025 11:06
Quesito #4
Buongiorno,
per la gara in riferiemento è previsto sopralluogo obbligatorio? nell'allegato A al punto i) è richiesto certificazione di presa visione dei luoghi
Nel disciplinare invece al punto 8) pare non sia obbligatorio e richiesto.
In caso affermativo si prega di fornirci una data ed un orario per visionare lo stato dei luoghi.
Cordialmente Saluto






11/02/2025 15:27
Risposta
Il punto 8 del disciplinare di gara è chiaro "Non è previsto il sopralluogo obbligatorio" ai fini dell'ammissione alla gara e pertanto si è ritenuto non indispensabile ai fini della formulazione dell’offerta; l'allegato A) riporta testualmente " (barrare l’ipotesi che ricorre) - (oppure) " ed altresì al " punto i) " riporta " di avere effettuato autonomamente il sopralluogo e preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori ... ", e quindi solo in tal caso " (È prevista certificazione di presa visione dei luoghi) ".



07/02/2025 18:08
Quesito #5
Spett.le RUP,
con la presente si comunica che la scrivente, ha inoltrato richiesta di iscrizione alla White List ad Aprile 2024 ma ad oggi non risulta ancora iscritta. Pertanto, si chiede di chiarire se è possibile partecipare alla procedura allegando la relativa richiesta.
Distinti saluti.




11/02/2025 15:27
Risposta
Si premette che trattandosi di un requisito ex lege posto a presidio di diritti e principi di ordine costituzionale, quali la salvaguardia dell’ordine pubblico, della concorrenza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, esso non può essere derogato dalla stazione appaltante nell’elaborazione dei documenti di gara; i commi 52, 52 bis e 53 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012, nonché, il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, costituiscono valida base giustificativa a supporto della previsione degli adempimenti previsti dalle previste disposizioni come requisito di partecipazione alla procedura di gara a pena di esclusione, tra cui rientra proprio l’iscrizione alla così detta white list.


La ratio del punto 8 del disciplinare di gara è da esplicitarsi nel senso che se l'operatore economico partecipante svolge, già alla data di pubblicazione del bando di gara di cui trattasi, il proprio business imprenditoriale a mezzo di attività principali e/o secondarie e/o accessorie e/o strumentali verso terzi (e non solo per conto proprio quale attività connessa con l'oggetto della procedura di affidamento) riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012, si ha espressamente che l’operatore economico partecipante è tenuto, a pena di esclusione, ad essere già iscritto alla white list, "già validata, non essendo affatto sufficiente la mera richiesta di prima iscrizione che non sia stata ancora esitata favorevolmente", istituita presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, ed il punto 8 esplicita espressamente "" per almeno una delle seguenti attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa: - “confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo o di bitume”; - “noli a freddo di macchinari”; - “fornitura di ferro lavorato”; - “noli a caldo”" e solo " in caso di rinnovo, nelle more della relativa istruttoria di conferma, può essere prodotta ai fini della partecipazione alla presente procedura la relativa richiesta " .


Dal tenore e da quanto riportato nella richiesta di chiarimento appare che l'operatore economico partecipante, svolge, già alla data di pubblicazione del bando di gara di cui trattasi, il proprio business imprenditoriale a mezzo di attività principali e/o secondarie e/o accessorie e/o strumentali verso terzi (e non solo per conto proprio quale attività connessa con l'oggetto della procedura di affidamento) riconducibili espressamente a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012, pertanto lo stesso o.e. , ai sensi del disciplinare quale lex specialis di gara, deve possedere iscrizione alla white list "già validata, non essendo affatto sufficiente la mera richiesta di prima iscrizione che non sia stata ancora esitata favorevolmente" istituita presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede e solo " in caso di rinnovo, nelle more della relativa istruttoria di conferma, può essere prodotta ai fini della partecipazione alla presente procedura la relativa richiesta ", quindi, apparendo che l'o.e. richiedente non possieda, alla data di pubblicazione del bando di gara, il richiesto requisito, la partecipazione alla procedura di gara incorrerebbe a pena di esclusione dalla stessa.


Il RUP svolgerà i previsti controlli dal punto di vista sostanziale con proprietà, ottemperanza e diligenza in base a tutte le funzioni attribuite dal d.lgs. n. 36/2023 e dettami ANAC.



10/02/2025 09:40
Quesito #6
Buongiorno, con la presente si chiede numero e formato degli elaborati grafici che si dovranno produrre a corredo dell’offerta tecnica, in quanto a pag 15/28 del disciplinare riporta in una prima battuta che l’elaborato grafico non deve superare formato A0 per ogni criterio. Successivamente è riportato che dovranno essere prodottti n.06 elaborati formato A3 per ogni criterio. A pag 16/28 è invece riportato che tali elaborati non dovranno eccedere n.02 per ogni criterio senza specificare il formato.




11/02/2025 15:45
Risposta
A chiarimento di quanto innanzi si precisa, per come disposto nel disciplinare, che:
- "È consentita, altresì, la presentazione di max n. 01 elaborato tecnico/grafico per ciascun elemento di valutazione in formato non superiore ad A0 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.). Non sono computati gli indici e le copertine " ;
- quindi per quanto attiene gli elaborati tecnico/grafici potranno essere in totale n° 4 del formato non superiore ad A0, ovvero max n° 1 elaborato tecnico/grafico del formato non superiore ad A0, ovvero una sola facciata, per ciascun elemento di valutazione quali : A1, A2, A3, A4 oltre ad indici e copertine, per ogni elaborato tecnico/grafico, nella misura ritenuta congrua dall'operatore economico al fine di rendere chiara ed esplicitata al meglio la propria offerta secondo il proprio criterio di formulazione e valutazione di chiarezza.

- "La relazione tecnica illustrativa dovrà contenere una puntuale proposta tecnico-organizzativa redatta con riferimento ai singoli criteri oggetto di valutazione tecnica indicati nella tabella di cui a successivo articolo 23.1 del presente Disciplinare.
Il progetto tecnico deve essere redatto su facciate formato A4, non superiore a 35 righe, con carattere “Times New Roman 12” e interlinea 1,5 (o comunque con altro font e densità di scrittura di equivalente ed agevole leggibilità), il numero massimo di pagine ammesso per ciascun criterio oggettivo è stabilito tassativamente in n. 10 (dieci) facciate formato A4 per le relazioni e n. 6 (sei) facciate formato A3 per la documentazione grafica, schede, depliant, tabelle, etc..
Il superamento del limite indicato al punto precedente comporterà l’impossibilità per la Commissione di valutare le facciate del progetto in eccedenza, anche se riportanti elementi e dati significativi dell’offerta, ai fini del rispetto della par condicio dei concorrenti".

- la Tabella di riferimento è quella riportata al Punto con dicitura CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ; l'indicata dicitura "articolo 23.1" al rigo n° 46 della pagina 15/28 del disciplinare di gara e l'indicata dicitura "22.1" al rigo n° 31 della pagina 22/28 del disciplinare di gara per mero refuso di trascrizione sono state indicate in tal modo anziché "23.2";
- quindi per quanto attiene alla relazione tecnica, riferita a ciascun elemento di valutazione quali: A1, A2, A3 e A4, deve essere composta al max da n° 10 (dieci) facciate formato A4 con scritturazione non superiore a 35 righe per ogni facciata, con carattere “Times New Roman 12” e interlinea 1,5 (o comunque con altro font e densità di scrittura di equivalente ed agevole leggibilità);
- ad ogni relazione tecnica, riferita a ciascun elemento di valutazione quali : A1, A2, A3 e A4, composta al max da n° 10 (dieci) facciate formato A4 con scritturazione non superiore a 35 righe per ogni facciata, potranno essere aggregate ulteriori n. 6 (sei) facciate formato A3 per la documentazione grafica, schede, depliant, tabelle, etc..
- " Il computo metrico n.e., può essere affiancato ovvero surrogato da un qualsiasi altro elaborato atto a facilitare la lettura e il concreto apprezzamento delle soluzioni migliorative proposte dall’O.E. " , ovvero tale "qualsiasi altro elaborato " è da intendersi nella quantità, misura e formato liberi il tutto ritenuto dall'operatore economico congruo al fine di rendere chiara ed esplicitata al meglio la propria offerta secondo il proprio criterio di formulazione e valutazione di chiarezza.
- "Gli eventuali elaborati grafici sono da considerarsi allegati alla relazione tecnica e, se presenti, potranno essere redatti nella scala ritenuta più opportuna, ancorché non debbano eccedere il numero max di 2 (due) per ciascuno dei criteri oggetto di specifica valutazione tecnica discrezionale. Tali elaborati potranno riportare schemi grafici, planimetrie, sezioni, viste prospettiche, fotoriproduzioni, simulazioni 3D, ecc. (eventualmente corredati da legende descrittive e simili) utili ad illustrare al meglio l’offerta migliorativa proposta dal concorrente, ad integrazione di quanto riportato nella relazione e nell’eventuale computo metrico non estimativo”.
- l'indicata dicitura "numero max di 2 (due)" al rigo n° 6 della pagina 16/28 del disciplinare di gara per mero refuso di trascrizione è stata indicata in tal modo anzichè " numero max di 6 (sei) " coincidenti, e non in ulteriore aggiunta, con quelli già innanzi indicati che potranno essere aggregati ad ogni relazione tecnica, riferita a ciascun elemento di valutazione quali : A1, A2, A3 e A4, composta al max da n° 10 (dieci) facciate formato A4 con scritturazione non superiore a 35 righe per ogni facciata, con carattere “Times New Roman 12” e interlinea 1,5 (o comunque con altro font e densità di scrittura di equivalente ed agevole leggibilità).
- "Il prospetto riepilogativo conterrà in estrema sintesi (non più di una o due facciate) l’elenco – ancora una volta suddiviso ordinatamente per criteri – delle migliorie offerte, con la funzione precipua di agevolare l’operato della Commissione valutatrice al momento nell’attribuzione dei punteggi".
- quanto innanzi indicato è riportato dal rigo n° 11 al rigo n° 13 della pagina 16/28 del disciplinare di gara ed è da intendersi composto al max da n° 2 (due) facciate formato A4 con scritturazione non superiore a 35 righe per ogni facciata, con carattere “Times New Roman 12” e interlinea 1,5 (o comunque con altro font e densità di scrittura di equivalente ed agevole leggibilità), il tutto per come indicato per le relazioni tecniche; detto prospetto riepilogativo, composto come innanzi indicato, deve essere riferito riferita a ciascun elemento di valutazione quali : A1, A2, A3 e A4.



11/02/2025 16:20
Quesito #7
Si possono avere i dwg dei progetti



13/02/2025 11:00
Risposta
Si attesta l'avvenuto caricamento tra gli allegati di gara degli elaborati tecno/grafici di progetto esecutivi T1 (Inquadramento Urbanistico Territoriale) - T2 (Progetto Architettonico) - T3 (Impianto Elettrico) - T4 (Calcoli Statici - Schema Fili Fissi - Fondazioni - Carpenterie) in formato pdf non modificabile, posti a disposizione della platea di tutti gli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura e contenenti tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte senza alcuna discriminazione partecipativa e distorsione della concorrenza.


Pertanto, non essendo la pervenuta richiesta attinente ad informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell’offerta, in quanto già contenute negli elaborati tecno/grafici di progetto esecutivi T1 (Inquadramento Urbanistico Territoriale) - T2 (Progetto Architettonico) - T3 (Impianto Elettrico) - T4 (Calcoli Statici - Schema Fili Fissi - Fondazioni - Carpenterie), in pedissequo adempimento ai dettami del combinato disposto del Codice dei Contratti Pubblici ( ex art. 92 del d.lgs. 36/2023 come integrato e modificato dal d.lgs. 209/2024) e della Delibera A.N.A.C. n. 147 del 20 marzo 2024, l'inserimento nei documenti di gara degli elaborati tecno/grafici di progetto esecutivi T1 - T2 - T3 - T4 in formato modificabile dwg. comporterebbe modifiche significative ai documenti di gara in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali consistente anche nella tutela della par condicio con conseguente applicazione del comma 1 - ex art. 92 d.lgs. 36/2023 ii.mm. dal d.lgs. 209/2024 e comunque il tutto tenuto conto che i termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione sono adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte.


13/02/2025 12:16
Quesito #8
Buongiorno, in merito al chiarimento sull'iscrizione alla white list, volevo chiedere essendo io in fase di iscrizione e dovendo fare un avvalimento con impresa ausiliaria che possiede l'iscrizione e possibile partecipare alla procedura anche se io ancora risulto in fase di iscrizione.



13/02/2025 16:23
Risposta
Premesso che a seguito dei precedenti quesiti si ritiene aver già data ampia risposta alla portata cogente della disciplina e della ratio normativa inerente alla prevista necessità di possesso del requisito soggettivo dell'iscrizione alla white list da parte dell'operatore economico concorrente nella lex specialis; la procedura di gara di cui trattasi ha ad oggetto l’affidamento di attività e lavori di "riqualificazione del cimitero comunale – lavori di realizzazione di una cappella cimiteriale“ e come tali non solo riconducibili, attinenti a pieno titolo ai “servizi funerari e cimiteriali”, ricompresi nell’elenco del sopra richiamato comma 53 dell’articolo 1, lettera i-bis), della legge n. 190 del 2012, in tal senso vedasi anche la Delibera n. 679 del 29 luglio 2020.


L’istituto dell'avvalimento, normato dall' art. 104 del D.LGS. 36/2023 c.m.i. dal D.Lgs. 209/2024, consiste – com’è noto – nella possibilità per un operatore economico carente dei requisiti di carattere oggettivo , necessari per partecipare a una procedura di gara, di ricorrere, nella qualità di impresa c.d. ausiliata o avvalente, alle singole risorse o capacità oggettive messe a disposizione da un altro soggetto, impresa c.d. ausiliaria o avvalsa, in forza di uno specifico titolo negoziale qual'è il contratto di avvalimento; pertanto è possibile utilizzare l'avvalimento solo per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale , non è ammesso l’avvalimento per i requisiti soggettivi e d’idoneità professionale quali l'iscrizione sull'iscrizione alla white list di cui alla legge n. 190 del 2012 o per l’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.


Da quanto innanzi si ha che sia l'imprea concorrente ausiliata o avvalente e sia l'impresa ausiliaria o avvalsa devono rispettare gli obblighi previsti dalla normativa antimafia dalla lex specialis della procedura di gara di cui trattasi e quindi possedere, a pena di esclusione, l'iscrizione alla white list "già validata, non essendo affatto sufficiente la mera richiesta di prima iscrizione che non sia stata ancora esitata favorevolmente", istituita presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, ed il punto 8 del disciplinare di gara esplicita espressamente anche "" per almeno una delle seguenti attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa: - “confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo o di bitume”; - “noli a freddo di macchinari”; - “fornitura di ferro lavorato”; - “noli a caldo”" e solo " in caso di rinnovo, nelle more della relativa istruttoria di conferma, può essere prodotta ai fini della partecipazione alla presente procedura la relativa richiesta ".






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